Sbattezzo - Come cancellare gli effetti civili del battesimo
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Thursday March 12, 2009 16:52
by Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR

Sbattezzarsi è rapido e semplice: si concretizza nel giro di quindici giorni, termine di legge (anche se talvolta vanno oltre) entro cui le parrocchie sono tenute a rispondere con una lettera con cui confermano di aver annotato sull'atto di battesimo e/o sul registro dei battezzati quanto richiesto dallo 'sbattezzando'.
Sbattezzo - Come cancellare gli effetti civili del battesimo
CHE COS’È IL BATTESIMO
Stando al
Catechismo della Chiesa cattolica (n. 1213), il battesimo è il mezzo
«mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, si
diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua
missione». Come un bambino di pochi giorni possa essere reso partecipe della
missione della Chiesa resta, ovviamente, un mistero della fede.
Va ricordato che il
battesimo è un rito largamente estraneo alla narrazione evangelica: gli unici
passi espliciti (Mt. 28,19, Mc 16,15) sono spesso considerati dagli studiosi
come un’aggiunta posteriore; i passi di Gv. 3,22-26 sono contraddetti da Gv.
4,1. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo Testamento
personalmente non battezzò mai nessuno, né tanto meno risulta siano mai stati
battezzati gli apostoli.
IL PEDOBATTESIMO
Gesù decise di farsi
battezzare solo quando ebbe compiuto trent’anni. Anche agli albori della
cristianità il battesimo veniva impartito agli adulti, e solo dopo un congruo
periodo di catecumenato. Anzi, molti fedeli rimandavano addirittura il battesimo
fin quasi in punto di morte, per presentarsi “puri” nell’aldilà.
Successivamente, con
l’affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato agli
infanti (di qui il nome di “pedobattesimo”), anche in seguito all’elaborazione
teologica del peccato originale, tuttora in vigore. Ancora oggi, infatti, la
Chiesa ritiene che i bambini «nascono con una natura umana decaduta e
contaminata dal peccato originale» e hanno bisogno del battesimo «per
essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei
figli di Dio» (dal Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1250).
Se un neonato non ha
la potestà legale di stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione
perché debba compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe
pregiudicarne - da un punto di vista religioso - l’accesso al paradiso.
IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA
La Chiesa cattolica,
nel corso della sua storia, ha spesso abusato del battesimo per ottenere
“conversioni forzate”, soprattutto nei confronti degli ebrei. Ancora oggi il
Codice di diritto canonico, al canone 868, stabilisce questa assurda norma:
«il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di
morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»!
Qualora si verificasse, i genitori dello sfortunato bambino potrebbero
denunciare il battezzante per violazione dell’art. 30 della Costituzione.
Ricordiamo che tale
articolo stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i propri figli». Attenzione, però: “istruire” non significa
affatto “imporre”. Insegnare ai proprî figli la verità della religione cattolica
non deve quindi avere come automatica conseguenza l’adesione vita natural
durante alla Chiesa cattolica, così come insegnare ai proprî figli il gioco
degli scacchi non deve comportare l’iscrizione vita natural durante al club
degli scacchi. Questo infatti comporta il battesimo: il canone 96 del Codice
di diritto canonico stabilisce infatti che «mediante il battesimo l’uomo
è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri
e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri,
in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una
sanzione legittimamente inflitta». E questa condizione assume valore anche
per la legge italiana…
La sentenza della
Corte Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una
qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della persona:
difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi
giorni.
Infine, secondo la
legge 196/2003, l’appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile,
esattamente come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e la
salute dell’individuo. Non si capisce pertanto perché, se la legge impedisce ai
genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un partito politico, a
un’associazione gay, non debba conseguentemente impedire l’adesione a
un’organizzazione religiosa.
L’APOSTASIA
Lo sbattezzo, visto
dalla parte della Chiesa, si chiama apostasìa. Se da un punto di vista
dottrinale è un peccato mortale, per il diritto penale della Chiesa, applicabile
a tutti i battezzati, rappresenta invece un «delitto» (Codice di
diritto canonico, can. 1041).
Ne consegue che, per
la Chiesa cattolica, chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si
sbattezza, è da considerarsi un apostata, e pertanto soggetto alla scomunica
latae sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento canonico che
si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al corrente del “delitto”
commesso (lo stesso provvedimento comminato dal codice, per esempio, alla
fattispecie di aborto volontario).
Le conseguenze dell’apostasia e della relativa
scomunica sono:
- esclusione dai sacramenti;
- privazione delle esequie ecclesiastiche in assenza di segni di pentimento;
- esclusione dall’incarico di padrino o madrina per battesimo e
confermazione;
- necessità della licenza del vescovo per l’ammissione al matrimonio
canonico.
PERCHÉ CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?
Non certo per fare
un contro-rito vendicativo: nessuna associazione laica lo riterrebbe una cosa
seria.
Ci sono invece
motivazioni ben più importanti per sbattezzarsi:
- per coerenza: se non si è più cattolici non v’è alcuna ragione per
essere considerati ancora tali da chi non si ritiene più degni della propria
stima;
- per mandare un chiaro segnale a tutti i livelli della gerarchia
ecclesiastica;
- per una questione di democrazia: troppo spesso il clero cattolico,
convinto di rivolgersi a tutta la popolazione della propria parrocchia,
“invade” la vita altrui (pensiamo alle benedizioni natalizie o, più
banalmente, al rumore prodotto dalle campane). Si crea così una sorta di
“condizionamento ambientale” e si diffonde la convinzione che bisogna
battezzare, cresimare, confessarsi e sposarsi in chiesa per non essere
discriminati all’interno della propria comunità. Abbattere questo muro,
rivendicando con orgoglio la propria identità di ateo o agnostico, è una
battaglia essenziale per vivere in una società veramente libera e laica.
- per la voglia di far crescere il numero degli sbattezzati,
contrapponendolo alla rivendicazione cattolica di rappresentare il 96% della
popolazione italiana;
- perché si fa parte di gruppi “maltrattati” dalla Chiesa cattolica:
gay, donne, conviventi, ricercatori…
- per rivendicare la propria identità nei passaggi importanti della
propria vita. Non essere più cattolici comporta l’esclusione dai sacramenti,
l’esclusione dall’incarico di padrino per battesimo e cresima, la necessità di
una licenza per l’ammissione al matrimonio (misto), la privazione delle
esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di ripensamento da parte
dell’interessato. Significa quindi non dover sottostare alle richieste del
proprio futuro coniuge di voler soddisfare la parentela con un rito in chiesa,
non vedersi rifilare un’estrema unzione (magari mentre si è immobilizzati), e
avere la relativa sicurezza che i propri eredi non effettueranno una cerimonia
funebre in contrasto con i propri orientamenti.
- per non essere considerati, dalla stessa legge italiana, «sudditi»
delle gerarchie ecclesiastiche. Il Catechismo della Chiesa cattolica
rammenta (nn. 1267 e 1269) che il battesimo «incorpora alla Chiesa» e
«il battezzato non appartiene più a se stesso […] perciò è chiamato […] a
essere «obbediente» e «sottomesso» ai capi della Chiesa». Qualora non lo
siano, le autorità ecclesiastiche sono giuridicamente autorizzate a
“richiamare” pubblicamente il battezzato. Nel 1958 il vescovo di Prato definì
«pubblici peccatori e concubini» una coppia di battezzati sposatasi
civilmente. La coppia subì gravi danni economici, intentò una causa al vescovo
e
la perse: essendo ancora formalmente cattolici, continuavano infatti a
essere sottoposti all’autorità ecclesiastica. Ogni prelato può dunque
tranquillamente permettersi esternazioni denigratorie nei confronti dei
battezzati: perché rischiare?
- per un vantaggio economico: se si è battezzati e capita di dover
lavorare, anche saltuariamente, in Paesi come la Germania o l’Austria, si
finisce per essere tassati per la propria appartenenza alla Chiesa cattolica,
e in modo assai salato (anche 60 euro al mese su uno stipendio di 2.000
euro…).
Ma tante altre
ancora possono essere le motivazioni: non c’è certo bisogno di ricevere
suggerimenti da parte dell’UAAR!
L’ASSOCIAZIONE PER LO SBATTEZZO
L’Associazione
per lo Sbattezzo nacque negli anni ’80 proprio su queste tematiche. Suo il
merito di aver sollevato il problema in Italia: attraverso questa associazione
sono partite le prime lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei
battezzati. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di valore
giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato italiano. Oggi la
parola sbattezzo è entrata a far parte dei dizionari.
L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR
Nel 1995 l’Unione
degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una
campagna per la “bonifica statistica” dei battezzati. Dopo aver verificato
le risposte fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai
parroci (le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito
spostare il confronto in sede giudiziaria.
Attraverso un socio
individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la
protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di intervenire nei
confronti delle parrocchie refrattarie alla cancellazione del battesimo.
IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA GIURIDICA UAAR
Il 13 settembre 1999
il
Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sul ricorso
del socio UAAR.
Secondo il
provvedimento del Garante non si può cancellare il battesimo, in quanto esso
documenta un episodio effettivamente avvenuto.
È però possibile,
per chiunque lo desideri, far annotare la propria volontà di non appartenere più
alla Chiesa cattolica. Si tratta di un riconoscimento importante, con il quale
per la prima volta la giurisprudenza italiana ha stabilito una procedura per
l’ottenimento di un elementare diritto civile, quello di non essere più
considerati “figli della chiesa”.
Lo sconcerto
cattolico deve essere stato notevole, se persino un esponente considerato
“illuminato” come don Zega, dalla prima pagina della Stampa del 29
settembre 1999, riusciva a confondere UAAR e Associazione per lo Sbattezzo,
cercando poi di buttare tutta la vicenda sul goliardico.
Come conseguenza
pratica, però, l’iniziativa dell’UAAR ha costretto la Conferenza Episcopale
Italiana a emanare già il 20 ottobre 1999 un Decreto Generale sull’argomento.
L’UAAR, incassato il
parziale successo, ha comunque deciso di ricorrere al tribunale di Padova, che
con il
decreto del 29 maggio 2000 ha in sostanza confermato quanto statuito dal
Garante, sancendo tuttavia che «è lo Stato che si riserva il potere di
verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con
riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica».
Nel novembre 2002 la
Conferenza dei vescovi italiani, riunita in assemblea plenaria, ha dovuto
confermare la legittimità delle richieste formulate col modulo UAAR.
L’iniziativa è
proseguita negli anni successivi, con lo scopo di allargare questo diritto
all’intera popolazione italiana. Nel 2002 è stato presentato e accolto
il primo ricorso al Garante contro una parrocchia inadempiente, e nel 2003 è
stato presentato e accolto
il ricorso al Garante contro la pretesa del Vicariato di Roma di chiedere al
richiedente di presentarsi presso i suoi uffici «per dimostrare e
controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco».
Infine, nel
settembre 2006, un nuovo
provvedimento del Garante ha permesso a tutti coloro che non conoscono la
parrocchia di battesimo (o che sono stati battezzati all’estero) di annotare le
proprie volontà di non far più parte della Chiesa cattolica sull’atto di
cresima. Il caso ha voluto che il primo vescovo “costretto” ad autorizzare una
simile annotazione
sia stato il cardinal Camillo Ruini (anche se la prima in assoluto risale al
febbraio 2006).
Ma la campagna
continua: resta ancora da allargare tale diritto a chi non sa dove è stato
battezzato, e non è mai stato comunicato o cresimato.
Ricordiamo anche che
il 25 ottobre 2008 l’UAAR ha organizzato una
giornata nazionale dello sbattezzo, a cui hanno aderito oltre 1.000
cittadini: la più grande apostasia di massa mai registrata in Italia.
COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI PIÙ
CATTOLICI?
- Chi conosce la parrocchia presso la quale si
è stati battezzati deve semplicemente scrivere una lettera al parroco con la
quale si chiede che sia annotata la propria volontà di non far più parte della
Chiesa cattolica. La lettera deve essere inviata per raccomandata a.r.
allegando la fotocopia del documento d’identità. Non è necessario fornire
alcuna motivazione. Disponiamo di una
lettera modello, scaricabile in formato *.RTF (e modificabile a piacimento
secondo le proprie esigenze); ne è altresì disponibile una versione
in formato *.PDF. Se non si è subita né la prima comunione né la cresima,
inoltre, si può provare a inviare alla parrocchia un modulo (*.RTF;
*.PDF),
recentemente sperimentato con successo, contenente la richiesta di prendere
nota che non si è mai stati cattolici.
- Se non si conosce la parrocchia, la prima
strada è quella di fare una ricerca sul portale
parrocchie.it: qualora vi fossero dubbi tra più parrocchie si può provare
a chiedere un aiuto a
soslaicita@uaar.it.
- Qualora l’esito fosse infruttuoso bisogna
inviare una richiesta al parroco dove è stata impartita la
prima comunione (a partire dal 1984) o la
cresima, chiedendogli di provvedere all’annotazione della richiesta sui
documenti che attestano la somministrazione di questi sacramenti.
- In alternativa, se ci si è sposati con il
rito concordatario, si può anche inviare una richiesta alla parrocchia delle
nozze, chiedendo di conoscere la parrocchia di battesimo.
- Sbattezzarsi è rapido e semplice: si
concretizza nel giro di quindici giorni, termine di legge (anche se talvolta
vanno oltre) entro cui le parrocchie sono tenute a rispondere con una lettera
con cui confermano di aver annotato sull'atto di battesimo e/o sul registro
dei battezzati quanto richiesto dallo 'sbattezzando'. Nel caso che vengano
frapposti degli ostacoli, consigliamo di consultare le
FAQ (anche in
formato RTF), che contengono le risposte alle domande più ricorrenti
sull’argomento: qualora i dubbi persistano, potete inviare un messaggio a
soslaicita@uaar.it per ottenere una consulenza sull’argomento. Ricordiamo
che - in mancanza di risposta da parte della parrocchia - è possibile
presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i
ricorsi presentati finora si sono conclusi con esito positivo.
ALTRE RELIGIONI
Per le altre
confessioni cristiane vale lo stesso discorso della confessione cattolica: è
sufficiente inviare la lettera modello, sostituendo soltanto “registro dei
battezzati” con “elenco dove è stato registrato il battesimo”.
L’appartenenza alle
comunità ebraiche è documentata attraverso un’iscrizione: pertanto, per
abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare una comunicazione formale con cui
si rende palese la propria volontà, chiedendo altresì che venga data conferma
per iscritto delle proprie “dimissioni”. Ovviamente, in tal modo si risolve il
problema dell’appartenenza, non quello della circoncisione.
Per l’islam le cose
sono molto più complicate. Non esiste in Italia alcuna confessione centralizzata
islamica, ma tante organizzazioni diverse in competizione fra loro: è quindi
impossibile formulare una domanda ufficiale, ma solo apostatare pubblicamente.
Il problema, ben noto, è che la dottrina prevalente nel mondo islamico prevede
che l’apostata sia punito con la morte. Secondo un detto (hadīth)
attribuito a Maometto, è vietato uccidere un musulmano, eccetto che in tre casi:
quello di un musulmano che ha ucciso un altro musulmano, quello dell’adultero e
quello dell’apostata. Al di fuori dai Paesi di tradizione musulmana sta comunque
venendo alla luce un buon numero di apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno
pure creato un sito:
Apostates of Islam e un’associazione,
Council
of Ex-Muslims of Britain. Anche per l’islam resta il problema della
circoncisione.
LO SBATTEZZO ALL’ESTERO
Il problema dello
sbattezzo non è solo italiano: lanciato in Belgio alcuni decenni fa da
Alternative Libertaire, ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica
soprattutto in Francia.
Qui la legge ha
sancito sia il diritto alla cancellazione, sia il dovere dell’ente ecclesiastico
di fornire prove della stessa: i vescovi di Carcassone e Mende hanno rischiato
pesanti condanne per non aver provveduto nei termini stabiliti (aggiornamenti
sulla campagna di sbattezzo in Francia).
In Germania le cose
sono ancora più semplici: una legge del 1919 impone alle religioni di “contare”
i propri membri in base alla volontà dei propri fedeli di versare una somma
variabile tra l’8 e il 10 per cento delle proprie imposte. Se non si vuole
pagare questa tassa si è automaticamente fuori dalla Chiesa e cessano gli
effetti del battesimo, mentre se si rimane formalmente fedeli si è invece
obbligati a pagare le tasse alla propria Chiesa. La dichiarazione ufficiale di
uscita dalla chiesa è effettuabile a partire dal raggiungimento della maggiore
età (ovvero a quattordici anni, per quanto riguarda l’appartenenza religiosa).
Lo
sbattezzo in Germania, Austria e Svizzera.
In Spagna la
normativa è molto simile a quella italiana.
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
- L’annotazione
su un atto di battesimo.
- «L’aspetto giuridico dello sbattezzo», di Andrea Albertazzi, da L’Ateo
n. 2/2004.
- «Atei
alla meta: i vescovi hanno riconosciuto il diritto di non far parte della
Chiesa cattolica», di Raffaele Carcano, da l’Ateo n. 1/2003.
-
«Aumenta il popolo degli “sbattezzati”. Atei e agnostici si ritrovano sul web»,
di Rita Celi, da Repubblica.it, 10 gennaio 2006
-
Battesimi forzati, di Marina Caffiero (Viella 2004): le vessazioni
nei confronti degli ebrei romani tra il XVI e il XIX secolo.
- Battezzati non credenti, di Aldo Capitini (Parenti 1961).
- «Chi
si ricorda del vescovo di Prato?», di Mario Patuzzo, da L’Ateo n.
4/1999.
- «Della
qualità del clero. I risultati di un’indagine e la loro verifica sul campo»,
di Raffaele Carcano, da L’Ateo n. 5/2003.
- «La
mia lunga battaglia per essere sbattezzato», di Jenner Meletti, da la
Repubblica, 13 luglio 2003.
- Nuove ingerenze ecclesiastiche,
aggiornati i moduli (23 aprile 2007).
-
«Pio XII e i piccoli ebrei battezzati», dal Corriere della Sera, 29
dicembre 2004.
- Processo al vescovo di Prato, a cura di Leopoldo Piccardi (Parenti
1958).
- Quasi quasi mi sbattezzo, di Alessandro Lise e Alberto Talami
(Becco Giallo 2009): un fumetto sullo sbattezzo!
- «“Scresimato”», di Pier Giorgio Nicoletti, da L’Ateo n. 3/2007.
-
Tesi di laurea sullo sbattezzo del nostro associato Andrea Albertazzi:
discussa nel dicembre del 2003, la pubblichiamo con il suo permesso (PDF, 200
Kb).
-
Uscire dal gregge. Storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi,
di Raffaele Carcano e Adele Orioli (Luca Sossella Editore 2008): il primo
libro a trattare dello sbattezzo, ma anche un excursus storico sull’apostasia
(e tanto altro ancora).
-
Uscire dal gregge di Stefano Sotgia (2008): un documentario di
sedici minuti sullo sbattezzo.
-
Un volantino sullo sbattezzo da fotocopiare e distribuire.
Se vuoi dare visibilità sul tuo sito o sul tuo
blog alla campagna UAAR di sbattezzo, puoi consultare
le istruzioni pubblicate sul nostro sito.
PASSAPAROLA SULLO SBATTEZZO
Puoi scaricare la presentazione sullo sbattezzo e
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