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Sbattezzo - Come cancellare gli effetti civili del battesimo

category italia / svizzera | religione | stampa non anarchica author Thursday March 12, 2009 16:52author by Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR

Sbattezzarsi è rapido e semplice: si concretizza nel giro di quindici giorni, termine di legge (anche se talvolta vanno oltre) entro cui le parrocchie sono tenute a rispondere con una lettera con cui confermano di aver annotato sull'atto di battesimo e/o sul registro dei battezzati quanto richiesto dallo 'sbattezzando'.


Sbattezzo - Come cancellare gli effetti civili del battesimo


CHE COS’È IL BATTESIMO

Stando al Catechismo della Chiesa cattolica (n. 1213), il battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione». Come un bambino di pochi giorni possa essere reso partecipe della missione della Chiesa resta, ovviamente, un mistero della fede.

Va ricordato che il battesimo è un rito largamente estraneo alla narrazione evangelica: gli unici passi espliciti (Mt. 28,19, Mc 16,15) sono spesso considerati dagli studiosi come un’aggiunta posteriore; i passi di Gv. 3,22-26 sono contraddetti da Gv. 4,1. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo Testamento personalmente non battezzò mai nessuno, né tanto meno risulta siano mai stati battezzati gli apostoli.

IL PEDOBATTESIMO

Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto trent’anni. Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli adulti, e solo dopo un congruo periodo di catecumenato. Anzi, molti fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di morte, per presentarsi “puri” nell’aldilà.

Successivamente, con l’affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato agli infanti (di qui il nome di “pedobattesimo”), anche in seguito all’elaborazione teologica del peccato originale, tuttora in vigore. Ancora oggi, infatti, la Chiesa ritiene che i bambini «nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale» e hanno bisogno del battesimo «per essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio» (dal Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1250).

Se un neonato non ha la potestà legale di stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione perché debba compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe pregiudicarne - da un punto di vista religioso - l’accesso al paradiso.

IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA

La Chiesa cattolica, nel corso della sua storia, ha spesso abusato del battesimo per ottenere “conversioni forzate”, soprattutto nei confronti degli ebrei. Ancora oggi il Codice di diritto canonico, al canone 868, stabilisce questa assurda norma: «il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! Qualora si verificasse, i genitori dello sfortunato bambino potrebbero denunciare il battezzante per violazione dell’art. 30 della Costituzione.

Ricordiamo che tale articolo stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli». Attenzione, però: “istruire” non significa affatto “imporre”. Insegnare ai proprî figli la verità della religione cattolica non deve quindi avere come automatica conseguenza l’adesione vita natural durante alla Chiesa cattolica, così come insegnare ai proprî figli il gioco degli scacchi non deve comportare l’iscrizione vita natural durante al club degli scacchi. Questo infatti comporta il battesimo: il canone 96 del Codice di diritto canonico stabilisce infatti che «mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». E questa condizione assume valore anche per la legge italiana…

La sentenza della Corte Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della persona: difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi giorni.

Infine, secondo la legge 196/2003, l’appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile, esattamente come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e la salute dell’individuo. Non si capisce pertanto perché, se la legge impedisce ai genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un partito politico, a un’associazione gay, non debba conseguentemente impedire l’adesione a un’organizzazione religiosa.

L’APOSTASIA

Lo sbattezzo, visto dalla parte della Chiesa, si chiama apostasìa. Se da un punto di vista dottrinale è un peccato mortale, per il diritto penale della Chiesa, applicabile a tutti i battezzati, rappresenta invece un «delitto» (Codice di diritto canonico, can. 1041).

Ne consegue che, per la Chiesa cattolica, chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si sbattezza, è da considerarsi un apostata, e pertanto soggetto alla scomunica latae sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento canonico che si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al corrente del “delitto” commesso (lo stesso provvedimento comminato dal codice, per esempio, alla fattispecie di aborto volontario).

Le conseguenze dell’apostasia e della relativa scomunica sono:

PERCHÉ CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?

Non certo per fare un contro-rito vendicativo: nessuna associazione laica lo riterrebbe una cosa seria.

Ci sono invece motivazioni ben più importanti per sbattezzarsi:

Ma tante altre ancora possono essere le motivazioni: non c’è certo bisogno di ricevere suggerimenti da parte dell’UAAR!

L’ASSOCIAZIONE PER LO SBATTEZZO

L’Associazione per lo Sbattezzo nacque negli anni ’80 proprio su queste tematiche. Suo il merito di aver sollevato il problema in Italia: attraverso questa associazione sono partite le prime lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei battezzati. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di valore giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato italiano. Oggi la parola sbattezzo è entrata a far parte dei dizionari.

L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR

Nel 1995 l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una campagna per la “bonifica statistica” dei battezzati. Dopo aver verificato le risposte fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai parroci (le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito spostare il confronto in sede giudiziaria.

Attraverso un socio individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla cancellazione del battesimo.

IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA GIURIDICA UAAR

Il 13 settembre 1999 il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sul ricorso del socio UAAR.

Secondo il provvedimento del Garante non si può cancellare il battesimo, in quanto esso documenta un episodio effettivamente avvenuto.

È però possibile, per chiunque lo desideri, far annotare la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica. Si tratta di un riconoscimento importante, con il quale per la prima volta la giurisprudenza italiana ha stabilito una procedura per l’ottenimento di un elementare diritto civile, quello di non essere più considerati “figli della chiesa”.

Lo sconcerto cattolico deve essere stato notevole, se persino un esponente considerato “illuminato” come don Zega, dalla prima pagina della Stampa del 29 settembre 1999, riusciva a confondere UAAR e Associazione per lo Sbattezzo, cercando poi di buttare tutta la vicenda sul goliardico.

Come conseguenza pratica, però, l’iniziativa dell’UAAR ha costretto la Conferenza Episcopale Italiana a emanare già il 20 ottobre 1999 un Decreto Generale sull’argomento.

L’UAAR, incassato il parziale successo, ha comunque deciso di ricorrere al tribunale di Padova, che con il decreto del 29 maggio 2000 ha in sostanza confermato quanto statuito dal Garante, sancendo tuttavia che «è lo Stato che si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica».

Nel novembre 2002 la Conferenza dei vescovi italiani, riunita in assemblea plenaria, ha dovuto confermare la legittimità delle richieste formulate col modulo UAAR.

L’iniziativa è proseguita negli anni successivi, con lo scopo di allargare questo diritto all’intera popolazione italiana. Nel 2002 è stato presentato e accolto il primo ricorso al Garante contro una parrocchia inadempiente, e nel 2003 è stato presentato e accolto il ricorso al Garante contro la pretesa del Vicariato di Roma di chiedere al richiedente di presentarsi presso i suoi uffici «per dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco».

Infine, nel settembre 2006, un nuovo provvedimento del Garante ha permesso a tutti coloro che non conoscono la parrocchia di battesimo (o che sono stati battezzati all’estero) di annotare le proprie volontà di non far più parte della Chiesa cattolica sull’atto di cresima. Il caso ha voluto che il primo vescovo “costretto” ad autorizzare una simile annotazione sia stato il cardinal Camillo Ruini (anche se la prima in assoluto risale al febbraio 2006).

Ma la campagna continua: resta ancora da allargare tale diritto a chi non sa dove è stato battezzato, e non è mai stato comunicato o cresimato.

Ricordiamo anche che il 25 ottobre 2008 l’UAAR ha organizzato una giornata nazionale dello sbattezzo, a cui hanno aderito oltre 1.000 cittadini: la più grande apostasia di massa mai registrata in Italia.

COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI PIÙ CATTOLICI?

ALTRE RELIGIONI

Per le altre confessioni cristiane vale lo stesso discorso della confessione cattolica: è sufficiente inviare la lettera modello, sostituendo soltanto “registro dei battezzati” con “elenco dove è stato registrato il battesimo”.

L’appartenenza alle comunità ebraiche è documentata attraverso un’iscrizione: pertanto, per abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare una comunicazione formale con cui si rende palese la propria volontà, chiedendo altresì che venga data conferma per iscritto delle proprie “dimissioni”. Ovviamente, in tal modo si risolve il problema dell’appartenenza, non quello della circoncisione.

Per l’islam le cose sono molto più complicate. Non esiste in Italia alcuna confessione centralizzata islamica, ma tante organizzazioni diverse in competizione fra loro: è quindi impossibile formulare una domanda ufficiale, ma solo apostatare pubblicamente. Il problema, ben noto, è che la dottrina prevalente nel mondo islamico prevede che l’apostata sia punito con la morte. Secondo un detto (hadīth) attribuito a Maometto, è vietato uccidere un musulmano, eccetto che in tre casi: quello di un musulmano che ha ucciso un altro musulmano, quello dell’adultero e quello dell’apostata. Al di fuori dai Paesi di tradizione musulmana sta comunque venendo alla luce un buon numero di apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno pure creato un sito: Apostates of Islam e un’associazione, Council of Ex-Muslims of Britain. Anche per l’islam resta il problema della circoncisione.

LO SBATTEZZO ALL’ESTERO

Il problema dello sbattezzo non è solo italiano: lanciato in Belgio alcuni decenni fa da Alternative Libertaire, ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto in Francia.

Qui la legge ha sancito sia il diritto alla cancellazione, sia il dovere dell’ente ecclesiastico di fornire prove della stessa: i vescovi di Carcassone e Mende hanno rischiato pesanti condanne per non aver provveduto nei termini stabiliti (aggiornamenti sulla campagna di sbattezzo in Francia).

In Germania le cose sono ancora più semplici: una legge del 1919 impone alle religioni di “contare” i propri membri in base alla volontà dei propri fedeli di versare una somma variabile tra l’8 e il 10 per cento delle proprie imposte. Se non si vuole pagare questa tassa si è automaticamente fuori dalla Chiesa e cessano gli effetti del battesimo, mentre se si rimane formalmente fedeli si è invece obbligati a pagare le tasse alla propria Chiesa. La dichiarazione ufficiale di uscita dalla chiesa è effettuabile a partire dal raggiungimento della maggiore età (ovvero a quattordici anni, per quanto riguarda l’appartenenza religiosa).

Lo sbattezzo in Germania, Austria e Svizzera.

In Spagna la normativa è molto simile a quella italiana.

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

Se vuoi dare visibilità sul tuo sito o sul tuo blog alla campagna UAAR di sbattezzo, puoi consultare le istruzioni pubblicate sul nostro sito.

PASSAPAROLA SULLO SBATTEZZO

Puoi scaricare la presentazione sullo sbattezzo e inviarla ai tuoi amici. Sono disponibili questi formati:

Per salvare i file fai click con il tasto destro del mouse e scegli “Salva oggetto con nome”.

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